Circolare n. 62/25 – contenente disposizioni inerenti al pagamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2025 da parte dei richiedenti l’iscrizione nel Registro degli Operatori Professionali in Oro

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
Circolare n. 62/25
contenente disposizioni inerenti al pagamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2025 da parte dei richiedenti l’iscrizione nel Registro degli Operatori Professionali in Oro, di cui all’articolo 1, comma 3 bis, della Legge n. 7 del 17 gennaio 2000, come modificata dall’art. 1, del D. Lgs. n. 211 del 10 dicembre 2024.
Il Comitato di Gestione dell’OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi vista la Legge n. 7 del 17 gennaio 2000, recante «Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998» (di seguito, “Legge n.
7/ 2000”);
visto il D. Lgs. n. 211 del 10 dicembre 2024, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672» (di seguito, “D. Lgs. n. 211/ 2024”);
visto, in particolare, l’art. 1 del D. Lgs. n. 211/2024 che modifica, tra l’altro, la Legge n. 7/2000;
visti, in particolare il comma 3 bis, introdotto dal D. Lgs. 211/2024 che modifica l’art. 1 della L. n. 7/2000, istituente un Registro in cui sono iscritti gli Operatori Professionali in Oro nonché il comma 3 quater il quale prevede, ai fini dell’iscrizione nel registro di cui al comma 3-bis, che si applichi il D. Lgs. n. 92/2017 e le relative disposizioni attuative, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi dovuti dagli iscritti e alle conseguenze del mancato versamento
degli stessi;
visto l’art. 3 del D. Lgs. n. 211/2024, ai sensi del quale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di detto decreto, l’OAM avvia la gestione del Registro degli Operatori Professionali in Oro;
visto l’art. 36, comma 2, del Regolamento Interno OAM, ai sensi del quale il Comitato di Gestione può approvare circolari in ordine alle materie attribuite alla competenza dell’OAM da leggi o regolamenti;
visto l’art. 37, comma 1, del Regolamento Interno OAM, ai sensi del quale, per il finanziamento delle attività necessarie alla gestione degli Elenchi e delle altre funzioni attribuite per legge, l’OAM si avvale, tra gli altri, dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti iscrizione;
vista la delibera del 26 marzo 2025 del Comitato di Gestione;

approva la seguente
CIRCOLARE

Art. 1
Definizioni

  1. OAM: l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell’articolo 128-undecies del TUB”;
  2. Operatori Compro Oro: i soggetti, anche diversi dagli operatori professionali in oro di cui alla Legge n. 7/2000, che esercitano l’attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro di cui alla lettera d) del presente articolo;
  3. Operatori Professionali in Oro: le persone giuridiche, diverse dalle banche, tenute all’iscrizione nel Registro di cui all’art. 1, comma 3 bis, della Legge n. 7/ 2000, come modificata dall’art. 1 del D. Lgs. n. 211/2024;
  4. Registro Operatori Compro Oro (OCO): il registro informatizzato istituito e tenuto dall’OAM, in cui sono iscritti gli Operatori Compro Oro ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs n. 92/2017;
  5. Registro Operatori Professionali in Oro (OPO): il registro informatizzato istituito dall’OAM in cui sono iscritti gli Operatori Professionali in Oro ai sensi dell’art. 1, comma 3 bis, della Legge n. 7/2000, come modificata dall’art. 1 del D. Lgs. n. 211/2024.

Art. 2
Requisiti di iscrizione

  1. L’iscrizione nel Registro OPO è subordinata al possesso dei seguenti requisiti da parte della società richiedente l’iscrizione:
    a. forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa;
    b. capitale sociale versato non inferiore a quello previsto per le società per azioni dall’art. 2327, così come modificato dall’art. 20, comma 7, D.L. n. 91/2014 convertito in legge n. 116/2014 del Codice civile (€ 50.000,00);
    c. oggetto sociale con previsione dell’esercizio dell’attività di commercio di oro di cui alla Legge n. 7/2000;
    d. possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale della società richiedente iscrizione, dei requisiti di onorabilità di cui alla Legge n. 7/2000.

Art. 3
Domanda di iscrizione

  1. Per la presentazione della istanza di iscrizione nel Registro OPO, deve presentarsi all’OAM un’apposita istanza, mediante invio telematico, sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente l’iscrizione, utilizzando il servizio presente nell’area privata sul Portale dell’Organismo, previa registrazione allo stesso (portale www.organismo-am.it). Per registrarsi al Portale ed accedere all’area privata, la società richiedente l’iscrizione deve dotarsi preventivamente di casella di posta elettronica certificata. Per la presentazione della istanza di iscrizione è necessario che il legale rappresentante della società richiedente sia
    in possesso di propria firma digitale.
  2. Le società iscritte nel Registro OCO tenuto dall’OAM, ove intendano svolgere anche l’attività di Operatore Professionale in Oro, dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro OPO.
  3. Nell’istanza di iscrizione al Registro OPO, devono indicarsi i seguenti dati della società richiedente:
    a. la denominazione sociale;
    b. la natura giuridica;
    c. il codice fiscale;
    d. il numero REA;
    e. la data costituzione;
    f. l’indirizzo di posta elettronica certificata;
    g. i dati della sede legale e, ove diversa, i dati della sede amministrativa;
    h. il capitale sociale versato;
    i. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, gli estremi del documento di identificazione e la relativa scadenza e la data inizio carica del legale rappresentante;
    j. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il ruolo e la data inizio ruolo dei partecipanti al capitale, amministratori e dei dipendenti investiti di funzione tecnica e commerciale;
    k. l’indirizzo e la data di inizio operatività delle sedi operative.
  4. All’istanza di iscrizione dovrà essere allegata copia del documento di identificazione in corso di validità del legale rappresentante della società richiedente l’iscrizione, nonché la visura camerale aggiornata di quest’ultima. Eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di iscrizione dovranno essere comunicate dall’iscritto entro dieci giorni dalla modifica dei predetti dati e con le modalità telematiche sopra citate.
  5. All’istanza di iscrizione dovrà essere allegata, altresì, copia del pagamento della tassa di concessione governativa, pari ad € 168,00, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, ai fini dell’efficacia dell’iscrizione nel Registro OPO. Il pagamento della tassa di concessione governativa deve essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative” con causale “Tassa iscrizione nel Registro degli Operatori Professionali in Oro” con codice tariffa 8617.
  6. I dati comunicati nella domanda di iscrizione ai sensi del presente articolo 3, nonché il possesso dei requisiti di iscrizione di cui all’articolo 2, che precede, sono oggetto di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
  7. L’OAM, entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza d’iscrizione, verificata la regolarità e completezza della stessa e della documentazione allegata, dispone ovvero nega l’iscrizione dell’istante nel Registro OPO e assegna all’iscritto un codice identificativo unico.
  8. Il termine di cui al precedente comma 7 può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a quindici giorni, qualora l’OAM ritenga l’istanza di iscrizione incompleta ovvero ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni relative ai dati trasmessi dal soggetto interessato.

Art. 4
Contributi di iscrizione

  1. Nell’allegata Tabella “A” è indicato l’importo del contributo per l’iscrizione nel Registro OPO per l’anno 2025, dovuto dai richiedenti l’iscrizione.
  2. Nell’allegata Tabella “B” è indicato l’importo del contributo per l’iscrizione nel Registro OPO per l’anno 2025 dovuto dai richiedenti l’iscrizione che, al momento della presentazione di quest’ultima, risultino iscritti nel Registro degli Operatori Compro Oro, ferma la regolarità della propria posizione contributiva nei confronti dell’Organismo.

Art. 5
Termini e modalità di pagamento

  1. I richiedenti l’iscrizione nel Registro OPO devono pagare il contributo di cui all’art. 4 tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione. In caso di mancato pagamento del suddetto contributo, l’Organismo procederà con l’interruzione del procedimento di iscrizione.
  2. Il pagamento del contributo di iscrizione di cui all’art. 4 deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma digitale “pagoPA”, fruibile dal portale dell’Organismo (www.organismo-am.it), attenendosi alle modalità ivi indicate. In caso di rinuncia al procedimento di iscrizione ovvero di cancellazione dal Registro OPO, anche su istanza di parte ovvero, in caso di rigetto dell’istanza di iscrizione al Registro OPO da parte dell’OAM, i contributi pagati non saranno rimborsati dall’Organismo.
  3. Nei confronti del soggetto che presenti una domanda di iscrizione, restano ferme le eventuali precedenti esposizioni debitorie verso l’OAM. I crediti vantati da OAM per contributi pregressi non versati, sono esigibili ai sensi di legge. In caso di mancato pagamento della suddetta esposizione debitoria, l’Organismo può procedere con l’interruzione del procedimento di iscrizione.

Art. 6
Pubblicazione ed entrata in vigore

  1. La presente Circolare è pubblicata sul Portale dell’Organismo (www.organismo-am.it) nella sezione accessibile al pubblico ed entra in vigore in data 17 aprile 2025.

TABELLA “A”
OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO

CONTRIBUTO 2025
Soggetti di cui all’art. 4, comma 1, della presente Circolare € 980,00

TABELLA “B”
OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO ANCHE ISCRITTI NEL REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO

CONTRIBUTO 2025
Soggetti anche iscritti nel Registro OCO, ferma la regolarità della propria posizione contributiva nei confronti dell’Organismo € 680,00

CLICCA QUI per scaricare la circolare

Apri barra laterale
Carrello della spesa

RB Consulting S.r.l.P.I./C.F.: 17044041006 -

Privacy Policy Cookie Policy