Alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) ammesse ad
operare in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi
LORO SEDI
Oggetto: Contributo di vigilanza anno 2025 a carico delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato aderente allo SEE operanti in Italia in regime di
stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.
Si informa che il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha accolto la proposta formulata dall’IVASS e con Decreto del 10 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 242 del 17 ottobre 2025, ha fissato nella misura dello 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2024, al netto degli oneri di gestione, il contributo di vigilanza per l’esercizio 2025 a carico delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi, iscritte negli elenchi I e II in appendice all’albo di cui all’art. 26 del Codice delle Assicurazioni Private.
L’aliquota degli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati in Italia nel 2024 è pari al 4,37% dei predetti premi, così come determinata dall’Istituto con Provvedimento n. 139 del 23 novembre 2023.
Come disposto dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto MEF il contributo di vigilanza per l’anno 2025 è corrisposto all’IVASS:
a) dalle Rappresentanze situate in Italia delle imprese con sede legale in un altro Stato aderente allo SEE che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
b) dalle case madri delle imprese con sede legale in un altro Stato aderente allo SEE che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite Rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dello stesso decreto le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell’elenco III in appendice all’Albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.
Il pagamento del contributo 2025 a saldo e conguaglio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della presente lettera tramite il sistema PagoPA: dopo aver determinato l’importo da versare mediante la tabella allegata, occorre generare l’avviso di pagamento PagoPA attraverso il portale accessibile all’indirizzo:
https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass.
Al primo accesso digitare con carattere minuscolo il codice di iscrizione IVASS dell’impresa (riportato nell’elenco in appendice all’Albo di appartenenza, es. i.00000) sia come username che come password; il sistema poi consentirà di generare una password individuale da utilizzare per i successivi accessi.
L’avviso potrà essere pagato direttamente nel portale mediante carta di credito oppure presso tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di
PagoPA con le modalità riportate nello stesso avviso. Qualora ciò non fosse possibile, il contributo potrà essere pagato mediante bonifico bancario. A tal fine si confermano le coordinate bancarie di Unimatica utilizzate per il pagamento del contributo 2024; le imprese che pagano per la prima volta il contributo potranno richiedere le coordinate bancarie (codice IBAN e SWIFT) di Unimatica – società che provvede alla riscossione dei contributi IVASS – al contact center di Unimatica inviando una mail a unipaytr@unimaticaspa.it o all’indirizzo IVASS contributo.imprese@ivass.it.
Nella causale di bonifico dovrà essere riportata la seguente dicitura: PAGAMENTO IUV n. ______, seguito dal codice IUV presente nell’avviso da voi generato, lungo 17 caratteri e numero di iscrizione (i.00000).
In occasione del pagamento, dovrà essere compilata e trasmessa all’IVASS, via mail all’indirizzo contributo.imprese@ivass.it, un’autocertificazione1 attestante la misura dei premi incassati e il pagamento effettuato, sottoscritta dal Direttore Generale dell’impresa o da un suo Delegato, utilizzando il modello allegato (rif. Provvedimento IVASS n. 113 del 2021).
In sede di trasmissione della predetta autocertificazione, le imprese Case Madri di cui alla lettera b) che provvedono al pagamento, dovranno indicare per ciascuna
Rappresentanza il dettaglio dei relativi premi prodotti in Italia.
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