OAM Comunicazione n. 41/25 – chiarimenti in merito alla verifica, in ordine al possesso dei requisiti di professionalità, dei soggetti con funzione di amministrazione e direzione in persone giuridiche iscritte nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

L’Organismo (di seguito anche “OAM”) nell’ottica di garantire il rispetto della normativa di settore applicabile agli intermediari del credito, con particolare riferimento all’obbligatoria verifica circa il possesso del requisito di professionalità – in particolare di un adeguato titolo di studio – in capo ai soggetti con funzione di amministrazione e direzione in persone giuridiche iscritte nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, ritiene opportuno precisare quanto segue.
L’art.14, comma 1, del D. Lgs. n. 141/2010 prevede alla lettera a) che: “L’iscrizione delle persone fisiche nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all’articolo 128- quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso del seguente requisito di professionalità: – titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge […].
L’art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 141/2010 prevede che l’iscrizione delle persone giuridiche nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei Mediatori creditizi, di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), sia altresì subordinata al possesso dei requisiti di cui alla richiamata lettera a) del comma 1 del medesimo articolo, sopra ricordato, per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.
Ciò premesso, in linea con quanto già stabilito con la Comunicazione interpretativa OAM n. 33/23, in merito alla verifica in ordine al possesso di un adeguato titolo di studio da parte dei dipendenti e collaboratori di società iscritte, anche con riferimento ai soggetti con funzione di amministrazione e direzione, il possesso di un adeguato titolo di studio può essere attestato dal soggetto stesso mediante una dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. m) e aa), del D.P.R. n. 445/2000, salvo il successivo e doveroso controllo da parte dell’intermediario del credito sulla veridicità della dichiarazione, ai sensi del successivo art. 71.
Pertanto, nella fase di avvio del rapporto professionale con tali soggetti, le società iscritte possono acquisire dagli stessi le proprie autocertificazioni in ordine al possesso del citato requisito. Le dichiarazioni in discorso, per essere ritenute valide, devono essere complete delle informazioni necessarie contenute nel certificato che la dichiarazione sostituisce e riportare i requisiti stabiliti dall’art. 48 del citato D.P.R.
L’intermediario del credito, ricevuta l’autodichiarazione dal soggetto, deve prontamente vagliare il contenuto della stessa al fine di valutare l’idoneità del titolo di studio rispetto a quanto previsto dal menzionato articolo 14 del d. lgs. n. 141/2010.
Successivamente, entro un termine ragionevole – e comunque non oltre 3 mesi dall’avvio del rapporto – gli intermediari sono tenuti ad acquisire anche il titolo di studio conseguito dal soggetto, al fine di effettuare la verifica prevista dall’art. 71, comma 4, del DPR 445/2000, salvo comprovate cause non imputabili agli intermediari e/o ai soggetti stessi. Le modalità concretamente individuate dagli iscritti per effettuare le verifiche di cui sopra dovranno essere formalizzate all’interno di un’apposita procedura interna, che disciplini altresì la conservazione della documentazione probatoria acquisita, al fine di consentire all’Organismo di effettuare la propria attività di controllo.

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