Circolare 55/24 – contenente disposizioni inerenti le modalità di trasmissione delle informazioni all’OAM nonché di pagamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2025 da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Circolare n. 55/24
contenente disposizioni inerenti le modalità di trasmissione delle informazioni all’OAM nonché di pagamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2025 da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale ai sensi dell’art. 17-bis, commi 8-bis e 8-ter, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(aggiornata, con modificazioni, con delibera del 23 giugno 2025 del Comitato di Gestione)

L’OAM – Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi,
visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”;
visto, in particolare, l’art. 17-bis, del D.Lgs. n. 141/2010 ai sensi del quale l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
visto il comma 8-bis del medesimo art. 17-bis, del D.Lgs. n. 141/2010 ai sensi del quale “Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”;
visto, altresì, il comma 8-ter del medesimo art. 17-bis, del D.Lgs. n. 141/2010 ai sensi del quale “Ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale”;
visto l’art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, il quale ha attributo la trasmissione delle suddette comunicazioni direttamente all’Organismo;
visto l’art. 4, comma 6, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, il quale prevede che “con riferimento alla determinazione del contributo a fronte dei costi per la tenuta della sezione speciale del Registro, si applicano le disposizioni dell’art 5 del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.99 del 30 aprile 2015. Si applicano altresì gli atti adottati dall’OAM contenenti le specifiche tecniche ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro”;
visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015 recante “Individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l’attività di cambiavalute”;
visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
visto il combinato disposto dei commi 6 e 7 con il comma 8 -bis dell’art. 17 -bis del D.Lgs. n. 141/2010, secondo il quale l’Organismo dispone procedure sanzionatorie nei confronti dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale, a fronte di inadempimenti previsti dalla predetta normativa;
visto il Regolamento sanzionatorio e di cancellazione per Cambiavalute e Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale “concernente la procedura sanzionatoria esperibile nei confronti dei cambiavalute e dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale ai sensi dell’art. 17-bis, comma 6, D. Lgs. n. 141/2010 e la procedura di cancellazione ai sensi degli artt. 17-bis, comma 7, D. Lgs. n. 141/2010 e 20, comma 1-ter, D. Lgs. n. 141/2010”;
visto l’art. 20, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 141/2010;
visto l’art. 36, comma 2, del Regolamento Interno;
visto il D. Lgs. n. 129 del 5 settembre 2024 recante “Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937”;
visti, in particolare, gli artt. 40 e 45, comma 6, del D. Lgs. n. 129 del 5 settembre 2024, rispettivamente sull’abrogazione dei commi 8 – bis e 8 – ter dell’articolo 17 – bis del D,ì. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e sulla cessazione dell’obbligo di trasmissione dati all’OAM da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale con l’invio delle informazioni relative al primo trimestre dell’anno 2025;
vista la delibera del 28 novembre 2024 del Comitato di Gestione;
visto il Decreto-Legge n. 95 del 30 giugno 2025 recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché’ interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;
vista la delibera del 23 giugno 2025 del Comitato di gestione;

approva la seguente
CIRCOLARE

Art. 1
Definizioni

  1. Ai fini della presente Circolare si intendono per:
    a) “TUB”: il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche;
    b) “Decreto 141”: D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e successive modifiche;
    c) “Decreto 196”: il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche;
    d) “Decreto Mef 2 aprile 2015”: il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015;
    e) “Decreto Mef 13 gennaio 2022”: il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, pubblicato il 17 febbraio 2022;
    f) “Decreto MiCAR”: D. Lgs. n. 129 del 5 settembre 2024 recante “Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;
    g) “MiCAR”: “Regolamento (Ue) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;
    h) “Organismo”: l’Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall’art. 128-undecies del TUB;
    i) “Periodo transitorio”: il periodo temporale previsto dal Decreto MiCAR, così come rideterminato con il Decreto-Legge n. 95 del 30 giugno 2025, decorrente dal 27 dicembre 2024 al 30 giugno 2026 per l’adeguamento del quadro normativo nazionale al MiCAR;
    j) “Registro dei Cambiavalute”: il Registro tenuto dall’Organismo ove sono iscritti i Cambiavalute;
    k) “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute, ex art. 1, comma 2, lett. ff), del D.lgs. 231/07;
    l) “prestatori di servizi di portafoglio digitale”: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali, ex art. 1, comma 2, lett. ff) -bis, del D.lgs. 231/07;
    m) “sezione speciale del Registro”: sezione speciale del Registro dei Cambiavalute, di cui all’art. 17-bis, comma 1, del D.Llgs. 141/2010.

Art. 2
Obblighi di trasmissione

  1. Sono tenuti agli obblighi di trasmissione dei dati, di cui all’art. 5 del Decreto Mef 13 gennaio 2022, relativi alle operazioni effettuate nel corso dell’anno 2025, i soggetti diversi dalle persone fisiche regolarmente iscritti nella sezione speciale del Registro alla data del 1° gennaio 2025. Tale obbligo cessa di applicarsi con l’invio delle informazioni relative al terzo trimestre 2025 (luglio – settembre 2025).
  2. Restano fermi gli obblighi di trasmissione dei dati, di cui all’art. 5 del Decreto Mef 13 gennaio 2022, relativi alle operazioni effettuate nell’ultimo trimestre dell’anno 2024 (ottobre – dicembre 2024), da parte di tutti gli iscritti nel trimestre di riferimento sia persone fisiche che giuridiche, nonché i relativi contributi, di cui alla Circolare OAM n. 52/23.
  3. I dati di cui al primo trimestre 2025 devono essere trasmessi nei primi 15 giorni utili, successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, secondo le modalità tecnicooperative descritte nel Manuale operativo, fornito agli iscritti.
  4. I dati di cui al secondo e terzo trimestre 2025, devono essere trasmessi rispettivamente tra il 1° e il 31 luglio e il 1° e 31 ottobre 2025, secondo le modalità tecnico-operative descritte nel Manuale operativo, fornito agli iscritti.

Art. 3
Contributi

  1. Per il Periodo transitorio, per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro alla data del 31 dicembre 2024, sono dovuti i seguenti contributi:
    a) un “contributo fisso” a fronte dei costi per la tenuta della sezione speciale del Registro nel periodo transitorio;
    b) un “contributo variabile” commisurato al numero di clienti (record) trasmessi nel trimestre di riferimento, in forza degli obblighi di trasmissione di cui al precedente articolo.
  2. Gli importi dei contributi sono riportati nella Tabelle “A” e “B” della presente Circolare.
  3. Non sono tenuti al pagamento del contributo fisso, di cui alla precedente lett. a), coloro che presentino istanza di cancellazione dalla sezione speciale del Registro entro il 28 febbraio 2025.

Art. 4
Termini e modalità di pagamento dei contributi

  1. Il contributo di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) deve essere corrisposto entro il 28 febbraio 2025.
  2. Il contributo di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), relativo al primo trimestre 2025, deve essere corrisposto entro il giorno 30 aprile 2025;
    2 bis. Il contributo di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), relativo al secondo e terzo trimestre 2025, deve essere corrisposto rispettivamente entro il 18 agosto 2025 e il 17 novembre 2025.
  3. Restano fermi i termini e le modalità di corresponsione dei contributi variabili, per l’ultimo trimestre dell’anno 2024 (ottobre – dicembre 2024), di cui alla Circolare OAM n. 52/23.
  4. Il pagamento dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) e b), della presente Circolare deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma
    digitale “pagoPA” fruibile dal portale dell’Organismo (www.organismo-am.it), attenendosi alle modalità ivi indicate.
  5. Fatto salvo quanto previsto all’art. 4, comma 3 della presente Circolare, in caso di cancellazione dalla sezione speciale del Registro – anche su istanza di parte – i contributi di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e lett. b), non sono rimborsati dall’Organismo.
  6. Restano impregiudicati i diritti dell’Organismo per il recupero delle somme dovute allo stesso ai sensi della presente Circolare e della Circolare OAM n. 52/24, i cui crediti rinvenienti dall’obbligazione di pagamento dei contributi restano esigibili ai sensi di legge.

Art. 5
Coordinamento con Circolare OAM n. 52/23

  1. Per quanto qui non diversamente previsto, trova applicazione la Circolare OAM n. 52/23.

Art. 6
Pubblicazione

  1. La presente Circolare è pubblicata sul Portale dell’Organismo (www.organismoam.it) nella sezione accessibile al pubblico.

 

TABELLA “A”
CONTRIBUTO FISSO PERIODO TRANSITORIO

Contributo, art.4, comma 1, lett. a)
Soggetti diversi dalle persone fisiche 1.125,00 Euro

 

TABELLA “B”
CONTRIBUTO VARIABILE PERIODO TRANSITORIO

Contributo variabile, art. 4, comma 1, lett. b) – operazioni effettuate relative al primo, secondo e terzo trimestre 2025
Soggetti diversi dalle persone fisiche 0,08 Euro per cliente (record)
In caso di trasmissioni con numero di clienti da 1 fino a 500, si applica una franchigia di € 40,00 per la quota variabile del corrispondente trimestre di riferimento.

 

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